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giovedì 17 marzo 2011

Definizione di aziende ricettivo-alberghiere

Regione siciliana
Legge regionale 6 aprile 1996, n. 27
Norme per il turismo.
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 17 dell’11 aprile 1996, parte I
Regione siciliana
L'Assemblea regionale ha approvato
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Consiglio regionale per il turismo, lo spettacolo e lo sport.
1. Il Consiglio regionale per il turismo di cui alla legge regionale 23 aprile 1956, n. 30, delibera validamente .
Art. 2
Consiglio di amministrazione delle Aziende autonome provinciali per l’incremento turistico.
1. Il Consiglio di amministrazione delle aziende autonome provinciali per l’incremento turistico, di seguito denominate AAPIT, e nominato dall’Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti ed e composto oltre che dal Presidente: ....
2. Il direttore svolge le funzioni di segretario.
3. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
4. Gli attuali consigli di amministrazione mantengono la loro composizione fino alla loro scadenza. I componenti
che vengono meno non possono essere sostituiti se appartenenti a categorie diverse da quelle di cui al comma 1.
5. La lettera d) dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 19 settembre 1986 deve intendersi abrogata a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 32 comma 4, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 come modificato dall’articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26.
Art. 3
Definizione di aziende ricettivo-alberghiere.
Attivita ricettiva.
1. L’attività ricettiva e diretta alla produzione di servizi per l’ospitalità.
2. Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agrituristici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per le vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini.
3. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio,
eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere ubicate in uno o piu stabili o in parti di stabile.
4. I motels sono alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l’assistenza delle autovetture o delle
imbarcazioni, che assicurano alle stesse servizi di riparazione e rifornimento carburante.
5. I villaggi-albergo sono alberghi che, in un’unica area, forniscono agli utenti di unita abitative dislocate in piu stabili, servizi centralizzati.
6. Le residenze turistico-alberghiere sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unita abitative arredate, costituite da uno o piu locali, dotate di servizio autonomo di cucina.
7. I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico come previsto dalla legge regionale 13 marzo 1982, n. 14.
8. I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, in allestimenti minimi, di turisti sprovvisti di norma di mezzi autonomi di pernottamento.
9. Sono alloggi agrituristici i locali siti in fabbricati rurali, nei quali viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli.
10. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non piu di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio ed, eventualmente, servizi complementari.
11. Sono case ed appartamenti per le vacanze gli immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l’affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o piu stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.
12. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi gestite, al di fuori dai normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti, senza fine di lucro, per il conseguimento di finalita sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonche da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
13. Sono ostelli per la gioventu le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento dei giovani.
14. Sono rifugi alpini i locali idonei ad offrire ospitalita in zone montane di alta quota, fuori dai centri urbani.

Art. 21
Entrata in vigore.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione.
2. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 6 aprile 1996.

per proseguire ...

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