Cerca nel blog

martedì 2 novembre 2010

Come utlizzare i buoni vacanza in Italia


Hanno diritto ad ottenere il contributo statale i nuclei familiari, composti da cittadini italiani e dell’Unione Europea, regolarmente residenti in Italia, e extracomunitari con regolare
permesso di soggiorno e di residenza
, che alla data della richiesta di emissione dei buoni vacanze rientrano nelle previsioni socio-economiche (riferimento ISEE in
corso di validità nell’anno corrente
)
in base alla composizione familiare
ed alle fasce di reddito di cui alla successiva tabella.

per proseguire ...> http://www.photosikelia.it/buoni_vacanze_italia.html

domenica 31 ottobre 2010

Istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo

 
Legge 24 novembre 2006, n. 286 Istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo

(Pubblicata nella G.U. n. 277 28 novembre 2006)

95. L'articolazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal comma 94 del presente articolo, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007. Fino all'adozione del nuovo regolamento di organizzazione restano comunque in vigore le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, in quanto compatibili con l'articolazione del Ministero.

per proseguire ...> http://www.photosikelia.it/istituzione_dipartimento_turismo.html

Competenze del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo

Il Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo è la  struttura di supporto al Presidente del consiglio dei ministri , opera nell’area funzionale “turismo” per  l’esercizio delle competenze statali in materia di turismo, attribuite  al Presidente del Consiglio dei Ministri dall’art. 1, comma 19 bis, del  decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla  legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall’art. 15,  comma 5, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,  dalla legge 24 novembre 2006, n.286.

per proseguire ...>  http://www.photosikelia.it/pagina_457.html

mercoledì 22 settembre 2010

La storia del quadro normativo sul turismo ???? prova ????

Il quadro normativo in materia di turismo in Sicilia.
Il moderno concetto di turismo è diverso da quello che poteva essere inteso negli anni precedenti, non era certamente visto come movimento di persone con carattere di temporaneità che lasciavano la loro residenza abituale per raggiungere una destinazione turistica. Nascono i primi club dei viaggiatori , Lo stato prende atto di questo movimento e lo regolamenta con Legge 11 / 12 / 1910 n° 863 , per l’Italia è la prima legge sul turismo.  >>> per proseguire http://www.photosikelia.it/normativa_turismo.html

lunedì 14 giugno 2010

Vademecum per una vacanza sicura

Vademecum per una vacanza sicura

Sono sempre di più le segnalazioni dei disservizi subiti dai consumatori nel settore turismo: ritardi aerei e ferroviari, villaggi privi delle infrastrutture promesse nei cataloghi, sistemazioni alberghiere scadenti.

Spesso, in nome delle sudate vacanze, si accetta ogni sopruso... ecco alcune preziose indicazioni per le imminenti vacanze:

PRIMA DI PARTIRE

• verificare presso l’Assessorato al turismo della Regione - Ufficio licenze agenzie di viaggio (oppure presso l'associazione di categoria Fiavet, tel. 06/8543246) che l'agenzia o il tour operator prescelti risultino iscritti negli elenchi regionali che abilitano alla vendita dei servizi turistici (si eviterà così il rischio di affidarsi ad operatori improvvisati, a tutto danno della capacità organizzativa e della solvibilità finanziaria);

• richiedere copia del contratto che si sottoscrive, accertando che faccia chiaro riferimento alle offerte contenute nel catalogo informativo (in questo caso le indicazioni fornite da depliants e brochures saranno vincolanti per l’organizzatore);

• se si sottoscrive una polizza di assicurazione, leggere attentamente le condizioni contrattuali (attenzione alla previsione di franchigie, spese non rimborsabili, etc.);

• qualora la destinazione sia un paese straniero, verificare la necessità di adempimenti burocratici o sanitari (documenti di espatrio, visto di ingresso, vaccinazioni, etc.);

• opporsi, per iscritto, ad eventuali richieste di ulteriori esborsi da parte dell’agenzia quando mancano meno di venti giorni alla partenza (entro tale termine la legge vieta qualsiasi maggiorazione del prezzo e se l’aumento eccede il 10% del costo complessivo del pacchetto, il consumatore potrà comunque recedere dal contratto);

DURANTE LA VACANZA

• il soggiorno deve svolgersi esattamente come previsto (ogni modifica del programma o della sistemazione alberghiera legittimano il consumatore al rimborso del prezzo per la prestazione non goduta oltre al risarcimento del danno);

• rivolgersi ai rappresentanti dell'organizzazione sul posto per segnalare ogni difformità rispetto al contratto di viaggio (è utile precostituire la prova scritta delle lamentele inoltrate);

• documentare gli eventuali disagi tramite fotografie, dichiarazioni sottoscritte da altri turisti, fatture di spesa (saranno indispensabili per ottenere dal Giudice il risarcimento dei danni).

AL RIENTRO

• entro 10 giorni dal rientro, nel caso di difformità o disservizi, formalizzare un reclamo con richiesta di rimborso a mezzo lettera raccomandata a.r. indirizzata all’agenzia di viaggi, al tour operator e per conoscenza all'Unione Nazionale Consumatori;

• conservare, in ogni caso, il catalogo, la documentazione di viaggio e la documentazione comprovante l’eventuale inadempimento del tour operator.

L'Unione Nazionale Consumatori, allo scopo di monitorare il fenomeno dei reclami turistici e di fornire la migliore assistenza a chi volesse segnalare disservizi di qualsiasi genere, mette a disposizione una casella di posta per fornire utili suggerimenti anche in caso di emergenza.

Autore: Emanuela Dona

Data: giugno 07

tratto da : http://www.consumatori.it/

le norme che disciplinano i Pacchetti Turistici


In data 23 ottobre 2005 è entrato in vigore il Codice del consumo. Si tratta del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il riassetto della normativa posta a tutela del consumatore, che si compone di 146 articoli (diventati 170 dopo le modifiche del 2007), ed è frutto del lavoro di una commissione istituita presso il Ministero dello Sviluppo economico, in forza della delega contenuta nell’art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.


in questa sezione vengolo elencati gli articoli relativi ai servizi turistici



Capo II


Servizi turistici

Art. 82. (1)

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai pacchetti turistici definiti all'articolo 84, venduti od offerti in vendita nel territorio nazionale dall'organizzatore o dal venditore, di cui all'articolo 83.

2. Il presente capo si applica altresi' ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali e a distanza, ferme restando le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67.

(1) Articolo così modificato dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.

Art. 83.

Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui all'articolo 84 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;

b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'articolo 84 verso un corrispettivo forfetario;

c) consumatore di pacchetti turistici, l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purche' soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

2. L'organizzatore puo' vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore.

Art. 84. (1)

Pacchetti turistici

1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte:

a) trasporto;

b) alloggio;

c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'articolo 86, lettere i) e o), che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.

2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente capo.

(1) Articolo così modificato dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.

Art. 85.

Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici

1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici e' redatto in forma scritta in termini chiari e precisi.

2. Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dall'organizzatore o venditore.

Art. 86.

Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici

1. Il contratto contiene i seguenti elementi:

a) destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine;

b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto;

c) prezzo del pacchetto turistico, modalita' della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore;

d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione, nonche' il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo e' versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all'articolo 1385 del codice civile non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte;

e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il viaggiatore;

f) presupposti e modalita' di intervento del fondo di garanzia di cui all'articolo 100;

g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;

h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l'ubicazione, la categoria turistica, il livello, l'eventuale idoneita' all'accoglienza di persone disabili, nonche' le principali caratteristiche, la conformita' alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;

i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;

l) termine entro cui il consumatore deve essere informato dell'annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente previsto;

m) accordi specifici sulle modalita' del viaggio espressamente convenuti tra l'organizzatore o il venditore e il consumatore al momento della prenotazione;

n) eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto ad un terzo;

o) termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione del contratto;

p) termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all'articolo 91.

Art. 87.

Informazione del consumatore

1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore o l'organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con l'indicazione dei termini per il rilascio, nonche' gli obblighi sanitari e le relative formalita' per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno.

2. Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore ed il venditore comunicano al consumatore per iscritto le seguenti informazioni:

a) orari, localita' di sosta intermedia e coincidenze;

b) generalita' e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell'organizzatore o venditore ovvero di uffici locali contattabili dal viaggiatore in caso di difficolta';

c) recapito telefonico dell'organizzatore o venditore utilizzabile in caso di difficolta' in assenza di rappresentanti locali;

d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all'estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con questi o con il responsabile locale del suo soggiorno;

e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal consumatore per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.

3. Quando il contratto e' stipulato nell'imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto.

4. E' fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalita' del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al consumatore.

Art. 88.

Opuscolo informativo

1. L'opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica in modo chiaro e preciso:

a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;

b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l'ubicazione, la categoria o il livello e le caratteristiche principali, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;

c) i pasti forniti;

d) l'itinerario;

e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonche' gli obblighi sanitari e le relative formalita' da assolvere per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno;

f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;

g) l'indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l'effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il consumatore deve essere informato dell'annullamento del pacchetto turistico;

h) i termini, le modalita', il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza.

2. Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano l'organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive responsabilita', a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione.

Art. 89.

Cessione del contratto

1. Il consumatore puo' sostituire a se' un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per iscritto all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell'impossibilita' di usufruire del pacchetto turistico e le generalita' del cessionario.

2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti dell'organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione.

Art. 90.

Revisione del prezzo

1. La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti e' ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalita' di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. I costi devono essere adeguatamente documentati dal venditore.

2. La revisione al rialzo non puo' in ogni caso essere superiore al dieci per cento del prezzo nel suo originario ammontare.

3. Quando l'aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l'acquirente puo' recedere dal contratto, previo rimborso delle somme gia' versate alla controparte.

4. Il prezzo non puo' in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.

Art. 91.

Modifiche delle condizioni contrattuali

1. Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessita' di modificare in modo significativo uno o piu' elementi del contratto, ne da' immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue, ai sensi dell'articolo 90.

2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore puo' recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a quanto previsto nell'articolo 92.

3. Il consumatore comunica la propria scelta all'organizzatore o al venditore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma 2.

4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non puo' essere effettuata, l'organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.

5. Se non e' possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l'accetta per un giustificato motivo, l'organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Art. 92.

Diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del servizio

1. Quando il consumatore recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 90 e 91, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualita' equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli e' rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro gia' corrisposta.

2. Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.

3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto ed il consumatore sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l'eccesso di prenotazioni.

Art. 93.

Mancato o inesatto adempimento

1. Fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo precedente, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilita', se non provano che il mancato o inesatto adempimento e' stato determinato da impossibilita' della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.

2. L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi e' comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.

Art. 94. (1)

Responsabilita' per danni alla persona

1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico e' risarcibile nei limiti stabiliti delle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione europea, ed, in particolare, nei limiti previsti dalla convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n. 841, dalla convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra ipotesi di responsabilita' dell'organizzatore e del venditore, cosi' come recepite nell'ordinamento ovvero nei limiti stabiliti dalle ulteriori convenzioni, rese esecutive nell'ordinamento italiano, alle quali aderiscono i Paesi dell'Unione europea ovvero la stessa Unione europea.

2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'articolo 2951 del codice civile.

3. E' nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento inferiori a quelli di cui al comma 1.

(1) Articolo così modificato dal D.lgs. 15 marzo 2006, n. 151.

Art. 95.

Responsabilita' per danni diversi da quelli alla persona

1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso l'applicazione degli articoli 1341 del codice civile e degli articoli da 33 a 37 del codice, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.

2. La limitazione di cui al comma 1 non puo' essere, a pena di nullita', comunque inferiore a quanto previsto dall'articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 1977, n. 1084.

3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno e' ammesso nei limiti previsti dall'articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 1977, n. 1084, e dagli articoli dal 1783 al 1786 del codice civile.

4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza.

Art. 96.

Esonero di responsabilita'

1. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilita' di cui agli articoli 94 e 95, quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto e' imputabile al consumatore o e' dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

2. L'organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile.

Art. 97.

Diritto di surrogazione

1. L'organizzatore o il venditore che hanno risarcito il consumatore sono surrogati in tutti i diritti e azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili.

2. Il consumatore fornisce all'organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga.

Art. 98.

Reclamo

1. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinche' l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.

2. Il consumatore puo' altresi' sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza.

Art. 99.

Assicurazione

1. L'organizzatore e il venditore devono essere coperti dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 94 e 95.

2. E' fatta salva la facolta' di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista.

Art. 100. (1)

Fondo di garanzia

1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonche' per fornire una immediata disponibilita' economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.

2. Il fondo e' alimentato annualmente da una quota pari al due per cento dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'art. 99, che e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al comma 1.

3. Il fondo interviene, per le finalita' di cui al comma 1, nei limiti dell'importo corrispondente alla quota cosi' come determinata ai sensi del comma 2.

4. Il fondo potra' avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.

5. Le modalita' di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 luglio 1999, n. 349.

(1) Articolo così modificato dal decreto legislativo 23 ottobre 2007, n. 221.

giovedì 27 maggio 2010

agenda 21

l'eco turismo o il turismo ambietale, hanno dovuto per forza di cose conciliare lo sviluppo turistico, vista una crescente domanda dei posti letto, con il rispetto della tutela dell'ambiente. L'eco turismo è definito una modalità turistica, che consiste nel viaggiare, però contribuendo al mantenimento delle aree, ed al progressivo sviluppo locale . Nella conferenza a Rio de Janeiro nel 1992 vengono tracciati le linee guida della futura politica nazionale ed internazionale da seguire, così nasce agenda 21 uno dei programmi con l'obiettivo di concretizzare uno sviluppo sostenibile , anche l'ONU nel 2002 tra le sue iniziative istituisce l'anno internazionale dell' ecoturismo , contenente indicazioni affinchè i governi attuino forme di assistenza e di sviluppo, per favorire le imprese ecoturistiche. Un principio però va ribadito che la tutela la conservazione non deve essere intesa come cristallizazione dei beni, ma deve permettere una fruibilità da parte della collettività, tramite la valutazione di impatti ambientali sostenibili, con lo sfruttamento delle risorse, compatibilmente con gli usi dell'uomo.

Dal 1998, anno in cui si costitutisce il Coordinamento Nazionale, i processi di attivazione si sono moltiplicati notevolmente, tuttavia, lo stato di attivazione di A21L (agenda 21 locale) risulta ancora oggi concentrato alle prime fasi più che alle fasi intermedie (costituzione del Forum permanente e analisi dei problemi) e a quelle avanzate (definizione del piano di azione locale, e monitoraggio).

GPPinfoNET

GPPinfoNET The Green Public Procurement Information Network -la Rete Informativa sugli Acquisti Pubblici Verdi è un progetto finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma LIFE+ 2007.


tra i soci sostenitori :

CEA Messina Onlus
(socio sostenitore dal 22 settembre 2008)
Contrada Castellaccio Le Terrazze
98122 Messina
tel. 090674497
fax 1786018456
e-mail: ceamessina@tiscali.it
sito web: http://www.ceamessina.it/
Referente: Ing. Francesco Cancellieri


Coordinamento Agende 21 Locali Sicilia
 Segreteria c/o ORSA - Viale dell´Olimpo, 30A
 90147 Palermo
Tel 091 5074168 - Fax 0917480168
email :  info@a21l.sicilia.it
web : http://www.a21l.sicilia.it/


http://www.aitr.org/
L'associazione AITR opera per promuovere, qualificare, divulgare, ricercare, aggiornare, tutelare i contenuti culturali e le conseguenti azioni pratiche connessi al concetto di turismo responsabile; promuove la cultura e la pratica di viaggi di Turismo Responsabile e favorisce la conoscenza, il coordinamento e le sinergie tra i soci.

mercoledì 19 maggio 2010

Siti Unesco Sicilia

Sito Ufficiale dell' Unesco.org


Siracusa :
  • Tempio di Apollo
  • Tempio Ionico
  • Tempio di Atena
  • Catacombe
  • Chiesa di San Giovanni Battista
  • Chiesa di San Martino
  • Palazzo Bellomo
  • Palazzo Migliaccio
  • Palazzo Francicanavali>
  • Chiesa di San Francesco dell'Immacolata
  • Chiesa del collegio dei Gesuiti
  • Cattedrale
  • Teatro Greco
  • Grotta del Ninfeo
  • Santuario di Apollo
  • Ara di Ierone



le Necropoli rupestri di Pantalica

parchi letterari Sicilia



Stefano d'Arrigo, horcynusorca, Messina
Giovanni Verga, Casa Museo Aci Trezza ( CT )
Elio Vittorini , Siracusa
Salvatore Quasimodo, salvatore-quasimodo , Modica ( Ragusa ) Roccalumera (Me)
Nino Savarese,  parcosavarese
Leonardo Sciascia , regalpetra , Racalmuto ( Agrigento )
Luigi Pirandello, parcopirandello , Agrigento
Tommasi di Lampedusa, parcotomasi ,Palermo

mercoledì 12 maggio 2010

I pupi i pupari e le marionette di Sicilia

I PUPI SICILIANI e la loro storia

Il termine Paladino, dall’aggettivo latino palatinus (del palazzo), descrive ciascuno dei 12 Pari al servizio nell’esercito di Carlo Magno, essi ricoprivano le cariche più alte dell’ordine militare e costituivano una sorta di guardia d’onore dell’Imperatore. I Paladini o Pari erano scelti personalmente da Carlo Magno e obbedivano solo al re Vi sono pareri discordanti circa i nomi dei 12 Pari, per alcuni testi essi erano: Orlando - Olivieri - Berengario - Ottone - Gerino - Ivo - Avorio - Genieri - Ansegi - Sansone - Gerardo - Engelieri.


Secondo la Chanson de Roland erano invece: Orlando - Oliviero - Turpino - Oggieri il danese - Riccardo il vecchio - il nipote Enrico - Accellino di Guascogna - Tebaldo di Reims - il cugino Milone - Geriero - Gerino - Gano.

Pupi dal latino pupus, che significa bambinello sono le caratteristiche marionette armate del teatro epico popolare
I pupi sono espressione di quello spirito epico, eroico e cavalleresco, che dalla
Chanson de geste medievale ai grandi poemi del Boiardo e dell’Ariosto, a tutta una tradizione letteraria, musicale, figurativa.

I pupi esprimono la volontà di continuare a battersi in quella che è stata definita “la più invisibile delle guerre invisibili” che, con i nostri ideali, sosteniamo dentro di noi più che fuori.

Il pupo è animato dall'alto, per muovere la testa e il braccio destro due aste di metallo. I pupi portano in scena l'epica Chanson de Roland e ai romanzi dell'epopea cavalleresca.

Le tematiche trattate sono quelle delle Chansons de Geste che provengono dal ciclo Carolingio cioè dalla morte di Pipino il Breve a qualle dell'imperatore Carlo Magno.

All'inizio del secolo, operavano numerosi teatri che mettevano in scena diverse storie.
Ogni "storia" veniva narrata con cicli rappresentativi che potevano prolungarsi, serata dopo serata.

Ogni singola rappresentazione veniva preannunciata da un "cartellone" con la scena principale della serata e con una sintetica descrizione del programma. Il commento musicale, quando c'era, era affidato a musicanti di mestiere che, su indicazione estemporanea del "parlatore", eseguivano brani in voga, veloci o lenti, a seconda dell'azione scenica.
Il pubblico seguiva gli spettacoli e prendeva a cuore le le sorti dei personaggi a loro preferiti.

per proseguire ...> http://www.photosikelia.it/pupi_e_marionette.html

martedì 11 maggio 2010