Il Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana (Assessorato Regionale del Turismo, Sport e Spettacolo), fornisce assistenza tecnica per la formazione ed il riconoscimento dei distretti turistici, previsti dalla l.r. 15 settembre 2005 nr. 10.
Questa attività viene svolta dai Servizi turistici regionali. Per informazioni, scrivere all'indirizzo di posta elettronica strpalermo@regione.sicilia.it
Di seguito si riporta la normativa regionale che disciplina la materia:LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 15-09-2005 - REGIONE SICILIA - 15/09/2005 , n. 10 - Gurs 16/09/2005 , n.39
Distretti turistici 1. Si definiscono distretti turistici i contesti omogenei o integrati comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a pi province e caratterizzati da offerte qualificate di attrazioni turistiche e/o di beni culturali, ambientali, ivi compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e/o dell'artigianato locale.
2. I distretti turistici possono essere promossi da enti pubblici, enti territoriali e/o soggetti privati che intendono concorrere allo sviluppo turistico del proprio territorio o di pi territori appartenenti anche a province diverse, attraverso la predisposizione e l'attuazione di specifici progetti.
3. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle imprese, la Regione definisce, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, le modalità e la misura del finanziamento dei distretti turistici che perseguono in particolare le seguenti finalità a) sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione; b) attuare interventi necessari alla qualificazione dell'offerta turistica urbana e territoriale delle località ad alta densità di insediamenti turistico-ricettivi; c) istituire punti di informazione e di accoglienza per il turista, anche telematici, secondo specifiche quantitative e qualitative coerenti con standard minimi omogenei per tutto il territorio della Regione determinati dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti per tutti i distretti turistici riconosciuti; d) sostenere lo sviluppo di marchi di qualità di certificazione ecologica nonchè la riqualificazione delle imprese turistiche con priorità alla standardizzazione dei servizi turistici; e) promuovere il marketing telematico del proprio distretto turistico per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero; f) promuovere le strutture ricettive, i servizi e le infrastrutture volte al miglioramento dell'offerta turistica; g) individuare e proporre particolari tipologie di architettura rurale realizzate tra il XII ed il XX secolo, a prescindere da qualsiasi ipotesi di utilizzazione di natura ricettiva, ristorativa e sportivo-ricreativa, secondo quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2003 n. 378, al fine della loro tutela e valorizzazione.
L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, di concerto con l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, individua i beni da tutelare al fine della adozione degli eventuali regolamenti di attuazione.
4. I servizi turistici regionali, oltre ai compiti loro attribuiti, svolgono attività di assistenza per la formazione ed il riconoscimento dei distretti turistici.
5. Ai fini del loro riconoscimento, i distretti turistici devono essere così tituiti da soggetti pubblici e privati, i quali devono, altresì specificare la natura giuridica del distretto da loro formato mediante l'invio alla Regione del relativo atto così titutivo.
Riconoscimento e revoca dei distretti turistici:
1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, con proprio decreto stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento dei distretti turistici.
2. Per il riconoscimento i distretti turistici devono indicare i seguenti elementi: a) numero e ubicazione dei soggetti partecipanti con specifico riferimento alla consistenza demografica ed alla estensione territoriale complessiva interessata; b) presenza, nell'ambito del distretto turistico, degli elementi di attrazione turistica e delle emergenze culturali, ambientali e paesaggistiche che caratterizzano il territorio nonchè le sue potenzialità c) partecipazione dei soggetti privati al cofinanziamento dei progetti; d) piano di sviluppo turistico non inferiore a tre anni che contenga una dettagliata ricognizione delle risorse turisticamente rilevanti disponibili nell'area. Al piano di sviluppo turistico deve essere annesso un programma finanziario nel quale risultino specificate le risorse di cui si avvale il distretto turistico.
3. Con il riconoscimento dei distretti turistici l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti approva il piano, di cui al comma 2, lettera d), valutando in particolare i seguenti elementi: a) idoneità del piano a promuovere la valorizzazione turistica del territorio; b) caratteristiche, consistenza e idoneità del tessuto imprenditoriale coinvolto direttamente e indirettamente nella produzione dell'offerta turistica; c) adeguatezza delle risorse conferite dai proponenti per la copertura a regime delle spese di funzionamento dei distretti turistici.
4. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti pu revocare il riconoscimento concesso quando, nel periodo previsto, i distretti turistici non abbiano realizzato gli obiettivi indicati nel piano di sviluppo.
5. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ogni anno, subito dopo l'approvazione del piano triennale, esamina le richieste di riconoscimento di nuovi distretti e, se sussistono i requisiti, li riconosce. REGIONE SICILIANA - Gurs nr. 22 del 20 maggio 2009 LEGGE 14 maggio 2009, n.6 Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009.
Disposizioni in materia di distretti turistici
1. Sono riconosciuti come distretti turistici anche i territori oggetto di investimenti nel comparto turistico recettivo finanziati da patti territoriali e piani integrati territoriali. Il distretto turistico coincide con i comuni che costituiscono il soggetto responsabile ai sensi del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320.
2. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere ai distretti turistici di cui all'articolo 6 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, anche strutturati come associazioni temporanee di scopo fra soggetti pubblici e privati, contributi finalizzati alla realizzazione di progetti di valorizzazione e promozione turistica del territorio di riferimento, secondo le modalità previste dalle linee di intervento del PO FESR Sicilia 2007/2013.
3. La percentuale massima del contributo di cui al comma 2 è pari al 50 per cento delle spese di progetto ammissibili.
Questa attività viene svolta dai Servizi turistici regionali. Per informazioni, scrivere all'indirizzo di posta elettronica strpalermo@regione.sicilia.it
Di seguito si riporta la normativa regionale che disciplina la materia:LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 15-09-2005 - REGIONE SICILIA - 15/09/2005 , n. 10 - Gurs 16/09/2005 , n.39
Distretti turistici 1. Si definiscono distretti turistici i contesti omogenei o integrati comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a pi province e caratterizzati da offerte qualificate di attrazioni turistiche e/o di beni culturali, ambientali, ivi compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e/o dell'artigianato locale.
2. I distretti turistici possono essere promossi da enti pubblici, enti territoriali e/o soggetti privati che intendono concorrere allo sviluppo turistico del proprio territorio o di pi territori appartenenti anche a province diverse, attraverso la predisposizione e l'attuazione di specifici progetti.
3. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti alle imprese, la Regione definisce, con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, le modalità e la misura del finanziamento dei distretti turistici che perseguono in particolare le seguenti finalità a) sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione; b) attuare interventi necessari alla qualificazione dell'offerta turistica urbana e territoriale delle località ad alta densità di insediamenti turistico-ricettivi; c) istituire punti di informazione e di accoglienza per il turista, anche telematici, secondo specifiche quantitative e qualitative coerenti con standard minimi omogenei per tutto il territorio della Regione determinati dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti per tutti i distretti turistici riconosciuti; d) sostenere lo sviluppo di marchi di qualità di certificazione ecologica nonchè la riqualificazione delle imprese turistiche con priorità alla standardizzazione dei servizi turistici; e) promuovere il marketing telematico del proprio distretto turistico per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero; f) promuovere le strutture ricettive, i servizi e le infrastrutture volte al miglioramento dell'offerta turistica; g) individuare e proporre particolari tipologie di architettura rurale realizzate tra il XII ed il XX secolo, a prescindere da qualsiasi ipotesi di utilizzazione di natura ricettiva, ristorativa e sportivo-ricreativa, secondo quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2003 n. 378, al fine della loro tutela e valorizzazione.
L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, di concerto con l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, individua i beni da tutelare al fine della adozione degli eventuali regolamenti di attuazione.
4. I servizi turistici regionali, oltre ai compiti loro attribuiti, svolgono attività di assistenza per la formazione ed il riconoscimento dei distretti turistici.
5. Ai fini del loro riconoscimento, i distretti turistici devono essere così tituiti da soggetti pubblici e privati, i quali devono, altresì specificare la natura giuridica del distretto da loro formato mediante l'invio alla Regione del relativo atto così titutivo.
Riconoscimento e revoca dei distretti turistici:
1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, con proprio decreto stabilisce i criteri e le modalità per il riconoscimento dei distretti turistici.
2. Per il riconoscimento i distretti turistici devono indicare i seguenti elementi: a) numero e ubicazione dei soggetti partecipanti con specifico riferimento alla consistenza demografica ed alla estensione territoriale complessiva interessata; b) presenza, nell'ambito del distretto turistico, degli elementi di attrazione turistica e delle emergenze culturali, ambientali e paesaggistiche che caratterizzano il territorio nonchè le sue potenzialità c) partecipazione dei soggetti privati al cofinanziamento dei progetti; d) piano di sviluppo turistico non inferiore a tre anni che contenga una dettagliata ricognizione delle risorse turisticamente rilevanti disponibili nell'area. Al piano di sviluppo turistico deve essere annesso un programma finanziario nel quale risultino specificate le risorse di cui si avvale il distretto turistico.
3. Con il riconoscimento dei distretti turistici l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti approva il piano, di cui al comma 2, lettera d), valutando in particolare i seguenti elementi: a) idoneità del piano a promuovere la valorizzazione turistica del territorio; b) caratteristiche, consistenza e idoneità del tessuto imprenditoriale coinvolto direttamente e indirettamente nella produzione dell'offerta turistica; c) adeguatezza delle risorse conferite dai proponenti per la copertura a regime delle spese di funzionamento dei distretti turistici.
4. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti pu revocare il riconoscimento concesso quando, nel periodo previsto, i distretti turistici non abbiano realizzato gli obiettivi indicati nel piano di sviluppo.
5. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ogni anno, subito dopo l'approvazione del piano triennale, esamina le richieste di riconoscimento di nuovi distretti e, se sussistono i requisiti, li riconosce. REGIONE SICILIANA - Gurs nr. 22 del 20 maggio 2009 LEGGE 14 maggio 2009, n.6 Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009.
Disposizioni in materia di distretti turistici
1. Sono riconosciuti come distretti turistici anche i territori oggetto di investimenti nel comparto turistico recettivo finanziati da patti territoriali e piani integrati territoriali. Il distretto turistico coincide con i comuni che costituiscono il soggetto responsabile ai sensi del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320.
2. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere ai distretti turistici di cui all'articolo 6 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, anche strutturati come associazioni temporanee di scopo fra soggetti pubblici e privati, contributi finalizzati alla realizzazione di progetti di valorizzazione e promozione turistica del territorio di riferimento, secondo le modalità previste dalle linee di intervento del PO FESR Sicilia 2007/2013.
3. La percentuale massima del contributo di cui al comma 2 è pari al 50 per cento delle spese di progetto ammissibili.
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